4. L’uso di medicinali veterinari nell’apicoltura biologica deve essere conforme ai seguenti principi:
a) essi possono essere utilizzati se la loro corrispondente utilizzazione è autorizzata nello Stato membro interessato secondo la pertinente normativa comunitaria o secondo la normativa nazionale in conformità del diritto comunitari
b) i prodotti fitoterapici ed omeopatici sono preferiti ai medicinali allopatici ottenuti per sintesi chimica, purché abbiano efficacia terapeutica tenuto conto delle circostanze che hanno richiesto la cura;
c) qualora l’uso dei suddetti prodotti non sia verosimilmente efficace, o non si dimostri tale per debellare una malattia o un’infestazione che rischia di distruggere le colonie, possono essere utilizzati medicinali allopatici ottenuti per sintesi chimica sotto la responsabilità di un veterinario o di altre persone autorizzate dallo Stato membro, fatti salvi i principi di cui alle lettere a) e b);
d) è vietato l’uso di medicinali allopatici ottenuti per sintesi chimica per trattamenti preventivi;
e) fatto salvo il principio di cui alla lettera a) nei casi di infestazione da Varroa jacobsoni possono essere usati l’acido formico, l’acido lattico, l’acido acetico e l’acido ossalico nonché le seguenti sostanze: mentolo, timolo, eucaliptolo o canfora.
In aggiunta ai suddetti principi sono autorizzati i trattamenti veterinari o i trattamenti per arnie,favi ecc. che sono obbligatori ai sensi del diritto comunitario o nazionale. Durante un trattamento in cui siano applicati prodotti allopatici ottenuti per sintesi chimica le colonie trattate devono essere isolate in apposito apiario e la cera deve essere completamente sostituita con altra cera conforme alle disposizini del presente regolamento. Successivamente esse saranno soggette a un periodo di conversione di un anno.