Apicoltura responsabile

Gli apicoltori aderenti al programma Bee the change sono apicoltori biologici o che, seppur non in possesso della certificazione, hanno dimostrato di rispettare i criteri di apicoltura biologica


I princìpi ispiratori delle norme che regolano l’apicoltura biologica sono volti alla tutela della biodiversità terrestre, e all’equilibrio tra uomo, ambiente e animali. 

L’apicoltura biologica coinvolge diversi aspetti relativi alle tecniche e ai trattamenti per le api e alla qualità dell’ambiente circostante, per massimizzare il benessere delle api e, di conseguenza, la qualità e salubrità del miele.

Aderire a questi criteri significa fare del rispetto delle api e dell’ambiente la propria priorità ed essere in linea con  un modello di sviluppo sostenibile.

I criteri dell'apicoltura biologica

1. L’ubicazione degli apiari deve garantire alle api sufficienti fonti naturali di nettare, melata e polline e l’accesso all’acqua. È fondamentale che nel raggio di 3 km a far centro dalla postazione dell’apiario le fonti di bottinaggio siano costituite essenzialmente da coltivazioni con metodo di produzione biologico e/o flora spontanea. Fondamentale mantenere una distanza sufficiente da qualsiasi fonte di produzione non agricola potenzialmente contaminanti quali centri urbani, autostrade, aree industriali, discariche, inceneritori di rifiuti, ecc. Le autorità o gli organismi di controllo stabiliscono misure volte ad assicurare il rispetto di tale requisito.
2. Alla fine della stagione produttiva, agli alveari devono essere lasciati scorte abbondanti di miele e di polline, sufficienti per superare il periodo invernale. La nutrizione artificiale delle colonie è autorizzata qualora sia in pericolo la sopravvivenza dell’alveare a causa di condizioni climatiche estreme. Essa deve essere effettuata con miele biologico, preferibilmente della stessa unità biologica. Nel registro degli apiari devono essere indicate le seguenti informazioni relative all’uso di nutrizione artificiale: tipo di prodotto, date, quantità e arnie interessate. La nutrizione artificiale è autorizzata soltanto tra l’ultima raccolta di miele e 15 giorni prima dell’inizio del successivo periodo di flusso del nettare o della melata.
3. La profilassi nel settore apicolo si basa sui seguenti principi:
a) Selezione di opportune razze resistenti;
b) Applicazione di talune pratiche che favoriscono un’elevata resistenza alle malattie e la prevenzione delle infezioni, ad esempio: periodico rinnovo delle regine, sistematica ispezione degli alveari al fine di individuare situazioni anomale dal punto di vista sanitario, controllo della covata maschile negli alveari, periodica disinfezione dei materiali e delle attrezzature, distruzione del materiale contaminato o delle sue fonti, periodico rinnovo della cera e sufficienti scorte di polline e miele nelle arnie.

Se, malgrado le suddette misure preventive, le colonie sono ammalate o infestate, esse devono essere curate immediatamente ed eventualmente isolate in apposito apiario.
4. L’uso di medicinali veterinari nell’apicoltura biologica deve essere conforme ai seguenti principi:
a) essi possono essere utilizzati se la loro corrispondente utilizzazione è autorizzata nello Stato membro interessato secondo la pertinente normativa comunitaria o secondo la normativa nazionale in conformità del diritto comunitari
b) i prodotti fitoterapici ed omeopatici sono preferiti ai medicinali allopatici ottenuti per sintesi chimica, purché abbiano efficacia terapeutica tenuto conto delle circostanze che hanno richiesto la cura;
c) qualora l’uso dei suddetti prodotti non sia verosimilmente efficace, o non si dimostri tale per debellare una malattia o un’infestazione che rischia di distruggere le colonie, possono essere utilizzati medicinali allopatici ottenuti per sintesi chimica sotto la responsabilità di un veterinario o di altre persone autorizzate dallo Stato membro, fatti salvi i principi di cui alle lettere a) e b);
d) è vietato l’uso di medicinali allopatici ottenuti per sintesi chimica per trattamenti preventivi;
e) fatto salvo il principio di cui alla lettera a) nei casi di infestazione da Varroa jacobsoni possono essere usati l’acido formico, l’acido lattico, l’acido acetico e l’acido ossalico nonché le seguenti sostanze: mentolo, timolo, eucaliptolo o canfora.


In aggiunta ai suddetti principi sono autorizzati i trattamenti veterinari o i trattamenti per arnie,favi ecc. che sono obbligatori ai sensi del diritto comunitario o nazionale. Durante un trattamento in cui siano applicati prodotti allopatici ottenuti per sintesi chimica le colonie trattate devono essere isolate in apposito apiario e la cera deve essere completamente sostituita con altra cera conforme alle disposizini del presente regolamento. Successivamente esse saranno soggette a un periodo di conversione di un anno.
5. È vietata la distruzione delle api nei favi come metodo associato alla raccolta dei prodotti dell’apicoltura e la spuntatura delle ali delle api regine. Al contrario è permessa la sostituzione della regina attraverso la soppressione della vecchia regina.
6. È vietato l’uso di repellenti chimici sintetici durante le operazioni di smielatura.
7. Le arnie devono essere costituite essenzialmente da materiali naturali che non presentino rischi di contaminazione per l’ambiente o i prodotti dell’apicoltura.
8. La cera per i nuovi telaini deve provenire da unità di produzione biologica. A titolo di deroga, in particolare nel caso di nuovi impianti, o durante il periodo di conversione la cera convenzionale può essere autorizzata dall’organo o dall’autorità di controllo in circostanze eccezionali, qualora la cera prodotta biologicamente non sia disponibile in commercio e purché provenga da opercoli. È vietato l’impiego di favi che contengano covate per l’estrazione del miele.

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